Descrizione
Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale minorile, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa.
Etimologicamente parlando il matrimonio viene definito con l'articolo 29 della Costituzione come un “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Approfondimenti
Con il matrimonio, secondo il Regio decreto 16/03/1942, n. 262, art.143, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:
- l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
- l'assistenza morale e materiale
- la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale è lacomunione dei beni.
Valgono le norme su:
- fondo patrimoniale
- comunione legale
- comunione convenzionale
- regime di separazione dei beni
- impresa familiare.
Nel matrimonio è la moglie, se lo desidera, che può prendere il cognome del marito.
In caso contrario può mantenere il cognome da nubile ed al massimo aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura "coniugata con".
Si applicano le disposizione della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Per la procedura di separazione e di divorzio si può procedere in maniera consensuale, o giudiziale nel caso non vi sia accordo tra i coniugi.
Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all'autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato.
Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art.147 lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I coniugi, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art.144, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89.
Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970 n. 898, art. 3.