Descrizione
Il regime patrimoniale regola la gestione degli acquisti fatti dai coniugi dopo il matrimonio.
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi, però, possono scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio, consegnando apposita dichiarazione al celebrante (ufficiale di stato civile, parroco o altro ministro del culto)
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata di fronte a un notaio. Per qualsiasi cambiamento del regime dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione. La convenzione sarà poi trasmessa dal notaio all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione sull'atto di matrimonio.
Approfondimenti
La legge italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali che modificano il regime patrimoniale legale e che devono essere riportate sull'atto di matrimonio, per esempio un fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.
Anche ciò che determina lo scioglimento della comunione legale, quindi l'eventuale comunione dei beni, deve essere annotato sull'atto di matrimonio, per esempio una sentenza di separazione legale o una sentenza di divorzio.
Gli effetti rispetto ai terzi si producono solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Se è necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi, occorre chiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le varie annotazioni con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Per conoscere le singole clausole delle convenzioni e il contenuto specifico delle sentenze occorre rispettivamente rivolgersi al notaio o acquisire presso il tribunale copia della sentenza. Se la comunione dei beni è stata scelta al momento della celebrazione, non ci sarà alcuna annotazione nell'estratto di matrimonio.
La comunione dei beni ha per oggetto il patrimonio comune dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Il patrimonio comune comprende:
- i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale, tranne quelli di carattere personale
- i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale
- le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due coniugi.
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, contratti congiuntamente o separatamente (per il mantenimento della famiglia, l’educazione dei figli ecc.), gli oneri che gravano sui beni al momento dell’acquisto (ad esempio un’ipoteca sulla casa).
Chi è escluso
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioè:
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio
- i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o successione
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidità al lavoro
- i beni di uso strettamente personale o necessari al'esercizio di una professione
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra elencati, purché all'atto dell’acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.
Gli atti di amministrazione ordinaria dei beni possono essere compiuti da ciascuno dei due coniugi, mentre quelli straordinari (ad esempio vendita di immobili) richiedono il consenso di entrambi.
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l'amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi). I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell'altro coniuge, ma ha l'obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.