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Applicare gli accordi territoriali sulle locazioni

L’inquilino può chiedere al Comune un attestato da cui risulti che l’unità abitativa in locazione possegga le caratteristiche e i requisiti di alloggio sociale.

Descrizione

Dare in affitto un alloggio a canone concordato

I contratti di locazione convenzionati o "concordati" sono stipulati ai sensi della L. 431/98 e del DM 16.01.2017. 
La durata minima è di tre anni.

Proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce stabilite dall'accordo territoriale, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento.

Lo scopo è quello di favorire l'accesso al mercato degli affitti ai gruppi socialmente più deboli.

Il 25 giugno 2020 è stato firmato per i Comuni facenti parte della LODE FIORENTINA il nuovo accordo fra le associazioni degli inquilini e dei proprietari di alloggi previsto dalla L.431 del 1998.

L'accordo definisce:

  • la superficie convenzionale sulla base della quale viene calcolato il canone
  • le caratteristiche per la classificazione degli immobili nelle diverse tipologie A,B,C
  • le maggiorazioni per particolari categorie di immobili, per durata del contratto superiore al minimo nonché per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari.

L'accordo prevede agevolazioni fiscali sia per i proprietari che per gli inquilini, ed in particolare:

MODULISTICA:

Normativa

Per ulteriori informazioni e per scaricare i contratti tipo consulta il Decreto Ministeriale indicato in normativa.

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