Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

In Comune di Calenzano …

Dal 2020, la nuova I.Mu.P. riunisce in un'unica imposta sia l'I.Mu.P. che la Ta.S.I., mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova I.Mu.P. conserva infatti l'esclusione, già prevista per I.Mu.P. e Ta.S.I. relativamente all'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.

L’IMU è inoltre disciplinata dallo specifico regolamento comunale,approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 22/12//2023, n. 168 .

In particolare, come concesso dalla Legge 22/06/2016, n. 112, art. 6, com. 8, l'aliquota di competenza comunale è ridotta del 50% per gli immobili:

  • conferiti in Trust
  • trasferiti in fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione di cui il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2645-ter istituiti al fine di favorire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Le aliquote sono definite in dettaglio dalla Deliberazione del Consiglio comunale 22/12/2023, n. 167

 

Casi particolari

Abitazioni locate a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3 (affitti calmierati)

Esclusi i casi che già risultano registrati nelle banche dati dell'ente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare specifica richiesta al Servizio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno che interessa utilizzando l'apposito modello e allegando sia copia del contratto di locazione registrato (o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto) che attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale sulle locazioni abitative.

Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti e affini

Per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli) e/o agli affini di 1° grado (suoceri con  generi  e  nuore,  patrigno  e  matrigna  con  figliastri),  il  soggetto  passivo  d’imposta  deve presentare al Servizio Tributi del Comune, pena l’esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno che interessa (termine perentorio), apposita richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata, che compete  a  condizione  che  il parente o l’affine che utilizza l’abitazione (comodatario) stabilisca in essa la propria residenza. Tale obbligo non compete qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti, anche per l'applicazione delle agevolazioni ICI, e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio.
N.B. Dal 2023, l’aliquota agevolata deliberata dal Comune in caso di comodato ai parenti fino al 2° grado è applicabile solo se il comodante è maggiorenne e non è anche comproprietario dell’abitazione.

Fabbricati inagibili/inabitabili

Per i fabbricati inagibili/inabitabili è prevista una riduzione della base imponibile dell'IMU presentando apposita richiesta

Scadenze IMU

I versamenti si effettuano in 2 rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre. 
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il pagamento può avvenire esclusivamente tramite il modello F24.

Per il pagamento dell'IMU non viene inviata nessuna comunicazione o modulo a domicilio.

  • Stampa on-line del modello F24 PRECOMPILATO clicca qui
    Accedi alla banca dati presente nel gestionale dei Tributi mediante SPID o CNS / TS-CNS / CIE, per scaricare il mod. F24 precompilato.
    Si invita sempre alla verifica degli immobili risultanti dalla consultazione della posizione contributiva. La responsabilità del calcolo prodotto resta in capo al cittadino, l'utilizzo del calcolatore non esonera l'Ente dalle verifiche ed accertamenti di propria competenza.
  • Stampa on-line del modello F24 da compilare clicca qui 

Accedi all'applicativo Anutel per il calcolo on line dell'IMU e per la stampa del mod. F24 (occorre inserire i propri dati ed il valore catastale degli immobili)  

Stampati in bianco del modello F24 possono essere scaricati dal sito dell'Agenzia delle Entrate o ritirati presso le banche e gli uffici postali.

 

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