
I contratti di locazione convenzionati o "concordati" sono stipulati ai sensi della L. 431/98 e del DM 16.01.2017.
La durata minima è di tre anni.
Proprietario e inquilino si accordano per un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce stabilite dall'accordo territoriale, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'appartamento.
Lo scopo è quello di favorire l'accesso al mercato degli affitti ai gruppi socialmente più deboli.
Il 20 ottobre 2017 è stato firmato per i Comuni facenti parte della LODE FIORENTINA il nuovo accordo fra le associazioni degli inquilini e dei proprietari di alloggi previsto dalla L.431 del 1998.
L'accordo definisce:
- la superficie convenzionale sulla base della quale viene calcolato il canone
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le caratteristiche per la classificazione degli immobili nelle diverse tipologie A,B,C
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le maggiorazioni per particolari categorie di immobili, per durata del contratto superiore al minimo nonché per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari.
L'accordo prevede agevolazioni fiscali sia per i proprietari che per gli inquilini, ed in particolare:
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Detrazioni a favore dei conduttori appartenenti a determinate categorie di reddito ai fini dell'imposta sul reddito determinate in base all'art. 10 della L.431/98
Normativa
- L. 431/98
- DM 16.01.2017 (G.U. 62 del 15.03.2017)
Per ulteriori informazioni e per scaricare i contratti tipo consulta il Decreto Ministeriale indicato in normativa.