Descrizione
Le norme che regolano l'esercizio degli impianti termici sono contenute nel DPR 412/93 che detta le regole per la classificazione dei Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione e la temperatura interna degli ambienti.
In Comune di Calenzano …
Calenzano è classificata in zona D (centro cittadino e zone limitrofe)
Per la stagione invernale 2024-2025 si torna alle regole ordinarie contenute nel D.P.R. n° 74/2013 e nel D.P.R. n° 412/1993 che stabilisce le seguenti modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:
- il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati nelle civili abitazioni della zona D è dal 1° novembre al 15 aprile, la durata giornaliera di attivazione a regime è di 12 ore;
- l'accensione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, dopo l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Valori massimi della temperatura ambiente per la stagione invernale 2024-2025
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili
b) 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti indicati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
Sono previste riduzioni del periodo giornaliero di funzionamento e della temperatura quando sono attive le limitazioni contro l'inquinamento atmosferico da polveri sottili.
Per gli impianti centralizzati esiste l'obbligo di esposizione, a cura dell'amministratore del condominio o della proprietà, di una tabella con l'indicazione delle modalità di esercizio e del responsabile dell'impianto.
Per informazioni più dettagliate consultare le seguenti normative
- D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A
- D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5
- Regolamento Regionale - D.P.G.R. 3 marzo 2015, n. 25/R – art. 6
- Decreto n. 383 del 06/10/2022
In Comune di Calenzano …
Attenzione ai rischi di intossicazione da monossido
In tutti i casi di utilizzo di sistemi di riscaldamento a legna, carbone e altri combustibili, occorre prestare particolare attenzione al monossido di carbonio, un gas tossico, incolore ed inodore prodotto dalla combustione.
Alcuni accorgimenti:
- Non accendere bracieri a carbone o legna all’interno dell’abitazione
- Utilizza stufe solo in locali ben areati, no in camere da letto, bagni e garage
- Fai controllare stufe a carbone, a gas, a legna, caldaie, boiler, cucine, camini
- Controlla che nei locali riscaldati ci siano prese d’aria
Scarica la locandina informativa in più lingue, redatta dal Centro antiveleni Firenze.
Approfondimenti
La riduzione del periodo di accensione disposta al commi 1 e 2 del DM 383 DEL 06/10/2022 non si applica:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
La riduzione dei gradi disposta al comma 7 del DM 383 DEL 06/10/2022 non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.