A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il cittadino che ha avuto in notifica, o a cui è stato contestato direttamente, un verbale di infrazione alle norme del codice della strada (contravvenzione) redatto dalla Polizia Municipale, qualora ne ricorrano i presupposti, può proporre ricorso:
in alternativa, al Giudice di Pace di Prato - Viale della Repubblica, 241 - 59100 PRATO (PO) seguendo le indicazioni riportate sul retro del verbale.
Il Prefetto, valutato il ricorso e la documentazione ad esso allegata può:
L'interessato può:
A titolo di esempio: il verbale non è regolare nei seguenti casi:
- se notificato oltre i 90 giorni dalla data di accertamento della violazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata;
- non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- le generalità del trasgressore o del responsabile in solido non sono esatte;
- si riferisce a veicolo venduto prima della data dell'infrazione;
- se l'obbligato in solido è deceduto dopo la data di accertamento della violazione.
ATTENZIONE: È inammissibile il ricorso presentato avverso il PREAVVISO che la Polizia Municipale lascia sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato SOLO ad avvenuta notifica del verbale.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L'ufficio accertatore ha l'obbligo di comunicare al prefetto entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:
Il prefetto, una volta che ha ricevuto la documentazione relativa al ricorso, ha tempo 120 giorni per esprimersi sull'esito. In questo intervallo di tempo il ricorrente può chiedere un'audizione personale; in questo caso il conteggio dei giorni verrà sospeso.
Nel complesso il prefetto deve prendere una decisione e comunicarla ad accertatore e ricorrente entro e non oltre 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso, superati i termini il ricorso è da intendersi come accolto (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 204).
Se il ricorso sarà accolto, la sanzione amministrativa verrà archiviata e l'esito sarà comunicato all'ente accertatore e al ricorrente.
Altrimenti, se il ricorso non sarà accolto, il prefetto che ha respinto il ricorso dovrà notificare la nuova ingiunzione di pagamento per la sanzione, che sarà almeno doppia rispetto all'importo minimo previsto e maggiorata dei costi di notifica.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio