Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo

La Commissione si configura come organo consultivo che rilascia un parere obbligatorio, perché previsto dalla normativa, ma anche vincolante per l’amministrazione comunale ai fini del rilascio della licenza di agibilità dei locali/impianti di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 80 del TULPS.

Il parere è vincolante nella misura in cui l’amministrazione comunale non può rilasciare suddetta licenza se non ha acquisito il parere “favorevole” della commissione all’unanimità

L’espressione di tale parere è obbligatorio:

per tutti i locali in ordine alla fattibilità del progetto;
per i locali con capienza superiore alle 200 persone anche in ordine all'agibilità dei medesimi.
Per i locali con capienza inferiore o pari alle 200 persone il parere di agibilità della Commissione, che poi si sostanzia nel sopralluogo in situ, è sostituito da una relazione di un tecnico abilitato.

Compito specifico della commissione è valutare tutti gli aspetti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché all’igienicità dei locali di pubblico spettacolo/intrattenimento da autorizzare. L’esame della commissione affronta principalmente le seguenti questioni:

  • sorvegliabilità dei locali;
  • condizioni di staticità, anche ai fini antisismici, dei locali e delle strutture allestite all’interno dei medesimi (palchi, tribune, arredi scenotecnici, carichi sospesi ecc);
  • rispetto delle norme relative alla prevenzione incendi ai fini della capienza dei locali ed anche per quanto riguarda i materiali utilizzati per gli arredi;
  • condizioni igienico-sanitarie dei locali;
  • conformità alle norme comunitarie degli impianti installati (elettrico, depurazione, sonoro, ventilazione, ecc).

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

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