Descrizione

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
In Comune di Calenzano …
Dal 2020, la nuova I.Mu.P. riunisce in un'unica imposta sia l'I.Mu.P. che la Ta.S.I., mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova I.Mu.P. conserva infatti l'esclusione, già prevista per I.Mu.P. e Ta.S.I. relativamente all'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
L’IMU è inoltre disciplinata dallo specifico regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 23/12/2024, n. 150 .
In particolare, come concesso dalla Legge 22/06/2016, n. 112, art. 6, com. 8, l'aliquota di competenza comunale è ridotta del 50% per gli immobili:
- conferiti in Trust
- trasferiti in fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione di cui il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2645-ter istituiti al fine di favorire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.
Le aliquote sono definite in dettaglio dalla Deliberazione del Consiglio comunale 23/12/2024, n. 151
Casi particolari
Abitazione locata ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3 (canone calmierato)
Per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). All’istanza dev’essere allegata la copia del contratto di locazione registrato (oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto) e l’attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale sulle locazioni abitative, rilasciata da una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori. Il beneficio compete a condizione che il locatario stabilisca la residenza nell’abitazione.
Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti 2° grado e affini di 1° grado
Per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). Il beneficio compete a condizione che il comodatario sia maggiorenne, non sia comproprietario dell’abitazione e stabilisca in essa la residenza.
Fabbricato inagibile/inabitabile
Per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo, in alternativa alla dichiarazione I.Mu.P. per l’anno d’imposta che interessa, deve presentare apposita richiestasu modello predisposto dall’Ufficio Tributi.
Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 parzialmente locata
Per usufruire dell’aliquota agevolata e rispettiva riduzione d’imposta, il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). I benefici competono fino alla scadenza della locazione parziale; in caso di proroga del contratto dev’essere presentata nuova richiesta.
- Per conoscere l’importo dovuto per il corrente anno è possibile utilizzare il calcolatore disponibile cliccando qui.
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 parzialmente locata
Per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). Il beneficio compete fino alla scadenza della locazione parziale; in caso di proroga del contratto dev’essere presentata nuova richiesta.
Abitazione principale adibita anche a struttura ricettiva non professionale
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota massima e rispettiva riduzione d’imposta per ciascun mese in cui si verifica la fattispecie, non dev’essere prodotto alcun documento: l’Ufficio Tributi riscontra la sussistenza del beneficio verificando la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno nonché i dati delle presenze inserite nel portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato. Al fine di di consentire il computo dell’importo eventualmente dovuto per i mesi di giugno e dicembre, l’imposta (o la sua quota nel caso dell’acconto) è regolarmente ottemperata se versata entro il 30 giugno per l’acconto ed entro il 31 dicembre per il saldo.
- Per conoscere l’importo dovuto per ciascun mese del corrente anno è possibile utilizzare il calcolatore disponibile cliccando qui.
Fabbricato di categoria catastale C/2 ulteriore alla pertinenza unitamente iscritta all’abitazione principale imputabile alla medesima categoria
Per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). Il beneficio compete per una sola unità a condizione che sia di superficie non superiore a 30 metri quadrati e che sia ubicata a una distanza non superiore a 500 metri dall’abitazione principale.
Immobile dotato d’impianto fotovoltaico
Per usufruire della riduzione di aliquota, il soggetto passivo deve presentareapposita richiesta entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta che interessa (termine perentorio). Il beneficio compete fino a quando l’impianto è in esercizio.
Scadenze IMU
I versamenti si effettuano in 2 rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il pagamento può avvenire esclusivamente tramite il modello F24.
Per il pagamento dell'IMU non viene inviata nessuna comunicazione o modulo a domicilio.
- Stampa on-line del modello F24 PRECOMPILATO clicca qui
Accedi alla banca dati presente nel gestionale dei Tributi mediante SPID o CNS / TS-CNS / CIE, per scaricare il mod. F24 precompilato.
Si invita sempre alla verifica degli immobili risultanti dalla consultazione della posizione contributiva. La responsabilità del calcolo prodotto resta in capo al cittadino, l'utilizzo del calcolatore non esonera l'Ente dalle verifiche ed accertamenti di propria competenza. - Stampa on-line del modello F24 da compilare clicca qui
Accedi all'applicativo Anutel per il calcolo on line dell'IMU e per la stampa del mod. F24 (occorre inserire i propri dati ed il valore catastale degli immobili)
Stampati in bianco del modello F24 possono essere scaricati dal sito dell'Agenzia delle Entrate o ritirati presso le banche e gli uffici postali.