Accedere agli atti di Polizia Locale

Descrizione

Accedere agli atti di Polizia Locale

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Il diritto all'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione vale anche per quelli in possesso della Polizia Locale.
È infatti possibile chiedere la consultazione o la copia di:

  • fotografie scattate da dispositivi per la rilevazione della velocità dei veicoli
  • fotografie scattate all'attraversamento dei varchi elettronici
  • ricevute di ritorno delle raccomandate
  • verbali.

Se si chiede una estrazione di copia in carta semplice è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.

In Comune di Calenzano …

Per gli atti relativi a controlli ed interventi in ambito amministrativo, conclusi o meno con rilievo di infrazioni e applicazione di sanzioni: 

  • se la domanda di accesso è presentata dal soggetto promotore del controllo, si comunica soltanto:
    • se l'intervento chiesto è stato o meno effettuato e la data del primo controllo
    • l'esito
    • quali sono state le norme eventualmente violate.
  • se la domanda di accesso è presentata dalla persona oggetto del controllo o da uno dei soggetti sanzionati, l'accesso è consentito alla totalità degli atti con eccezione dei dati anagrafici di chi ha presentato l'esposto che ha dato origine al controllo.

Esclusione dall'accesso

In merito ai documenti della Polizia Municipale sussistono inoltre le seguenti limitazioni:

  • atti relativi ad indagini di Polizia Giudiziaria conclusi con comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto di accesso;

  • atti relativi ad indagini di Polizia Giudiziaria, conclusi senza comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria: esclusi dal diritto all'accesso; il diritto è comunque salvaguardato in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale;

  • atti relativi a controlli ed interventi in ambito amministrativo, conclusi o meno con rilievo di infrazioni e applicazione di sanzioni: 
    - per le richieste di accesso presentate dall'esponente: si comunica soltanto  se l'intervento richiesto è stato o meno effettuato e la data del primo controllo; se il controllo ha avuto o meno esito, se si sono o meno accertate violazioni, quali sono state le norme eventualmente violate.
    - per le richieste d'accesso presentate dalla persona oggetto del controllo o da uno dei soggetti sanzionati: accesso consentito alla totalità degli atti, con eccezione dei dati anagrafici di chi ha presentato l'esposto che eventualmente abbia dato origine al controllo; tali dati saranno comunque forniti in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale.

I costi di riproduzione sono determinati dalla Deliberazione della Giunta comunale 08/03/2016, n. 33.

Approfondimenti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.