Presentare valutazione di impatto acustico per un'attività permanente

Descrizione

Presentare valutazione di impatto acustico per un'attività permanente

La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute, per questo motivo deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).

La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Nel caso di attività permanenti occorre presentare una valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 e Legge regionale 01/12/1998, n. 89, art. 12). 

Per l'avvio di un'attività, le imprese sono tenute a presentare, oltre alle varie richieste di autorizzazione, anche una valutazione di impatto acustico, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica.

In Comune di Calenzano …

Costi

Diritti d'ufficio modificati con delibera n. 30 del 13.03.2018. Si precisa che i diritti indicati risultano aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente dovuti al SUAP.

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 non ricompresa nell’ambito della Autorizzazione Unica Ambientale..................................................................euro 120,00
 
Nuova Valutazione di Impatto Acustico o Modifica sostanziale di Valutazione di Impatto Acustico esistente nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59..........................................................................................euro 120,00
 
Comunicazione di prosecuzione di attività senza modifica della Valutazione di Impatto Acustico precedentemente presentata nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59............................................euro 0
 
Documentazione con i contenuti di cui al punto A4 dell’allegato A della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 857/2013 redatta in base ad una relazione tecnica predisposta da un tecnico competente in acustica da conservare a cura del dichiarante.........................................................................euro 40,00
 

N.B.  Per le deroghe acustiche il diritto di istruttoria  al Comune di Calenzano NON E' DOVUTO

  • Resta fermo il pagamento di istruttoria nel caso di parere obbligatorio che il Comune deve richiedere alla ASL nei casi previsti dagli art. 15 comma 3 e 4, art. 18 comma 3, art. 19 comma 5 del Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica.

Approfondimenti