Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

Descrizione

Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

Le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni del codice della strada sono regolamentate dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 194 e seguenti e dalle sezioni I e II del primo capo della Legge 24/11/1981, n. 689.

Chi riceve una sanzione amministrativa può chiedere:

  • il rimborso del pagamento
  • la rateizzazione del pagamento
  • l'annullamento della sanzione se riguarda l'accesso a una zona a traffico limitato (ZTL) di veicoli a servizio dei disabili muniti del contrassegno.
In Comune di Calenzano …

Altre violazioni (diverse dalle violazioni al CDS)
Per i verbali relativi a violazioni di legge diverse dal Codice della Strada bisogna osservare le modalità di pagamento indicate, versando l’importo dovuto all’ente destinatario dei proventi.

Si ricorda che anche gli ispettori ambientali di Alia SpA potranno sanzionare i comportamenti scorretti in materia di rifiuti, come l'abbandono, l'incendio, il conferimento sbagliato della raccolta differenziata, ma anche le carte gettate a terra o gli escrementi dei cani lasciata sul marciapiede.

Approfondimenti

Quando viene accertata una violazione al Codice della Strada viene elevato un verbale comunemente chiamato contravvenzione o multa.
A seconda dalla modalità con cui viene accertata la violazione varia l'esatta denominazione e le modalità con cui la contravvenzione viene comunicata al  trasgressore:

Verbale di contestazione
Normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso.

Preavviso di accertamento di violazione
L’accertamento d’infrazione - di solito per divieto di sosta - viene effettuato in assenza del trasgressore. Normalmente l'avviso viene posto sul parabrezza dell'auto. 

Verbale d’accertamento di violazione
Il verbale d’accertamento di violazione viene  recapitato tramite raccomandata o tramite messo notificatore al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido (proprietario del veicolo) e, nel caso di minorenni, a chi esercita la potestà genitoriale.
Viene emesso per le infrazioni alla circolazione  stradale quando le violazioni non vengono pagate nei primi 5 giorni.
All'importo della contravvenzione vengono aggiunte le spese di notifica.

E' previsto uno sconto del 30% sulla sanzione prevista se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 
Ci sono casi in cui la riduzione del 30% non si applica. A esempio:
- alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
- alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente;
- alle sanzioni pecuniarie di Regolamenti Comunali (es. sosta di veicoli a motore sul verde) e di leggi diverse dal Codice della Strada;
- nel caso di ricorso.
Per approfondire consulta il Decreto legge 69/2013,e il Nuovo Codice della Strada.

Modalità di pagamento
È possibile effettuare il pagamento della contravvenzione presso:
1) il comando di Polizia Municipale tramite bancomat/bancoposta/carta di credito;
2) gli uffici postali tramite bollettino sul conto corrente n. 2619018 intestato a Comune di Calenzano - Polizia Municipale indicando nella causale il numero del verbale;
3) on-line (per informazioni clicca quì)

Scadenze
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale.

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