Descrizione

Imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4  ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune una comunicazione dettagliata relativa ai pernottamenti.

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati ad assolvere i seguenti adempimenti:

  • informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno
  • chiedere il pagamento dell'imposta con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A."
  • chiedere la documentazione al cliente esente
  • segnalare le generalità dei soggetti inadempienti
  • riversare all'ente l'imposta riscossa
  • comunicare i dati relativi all'imposta di soggiorno nei tempi stabiliti dal Regolamento comunale.

Approfondimenti

L'imposta di soggiorno deve essere pagata dai non residenti nel Comune che alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, come definite dalla normativa regionale in vigore.

Le esenzioni dal pagamento sono definite dal Regolamento comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale, tenuto conto della classificazione delle strutture medesime.

Come definito dal Regolamento comunale, l'imposta di soggiorno si applica in caso di:

  • brevi permanenze, inferiori a 7 giorni consecutivi, per un massimo di 2 pernottamenti consecutivi
  • permanenze prolungate, superiori a 7 giorni consecutivi, per 2 pernottamenti ogni ciclo di 7 giorni di permanenza nella struttura. 

Le tariffe dell'imposta sono definite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi versano l’imposta di soggiorno al gestore della struttura. L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive provvedono a riversare al Comune le somme riscosse in base alle tempistiche e alle modalità definite dal Regolamento comunale.

Il versamento dell'imposta riscossa deve avvenire con bonifico bancario a favore del Comune, indicando nell'apposita causale:

  • Imposta di Soggiorno
  • finestra temporale di riferimento
  • denominazione della struttura ricettiva.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.