Descrizione

La pubblicità permanente o temporanea è soggetta, secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, a un'imposta a favore del Comune.
ICP è l'acronimo di "Imposta Comunale sulla Pubblicità" ed è dovuta per:
- la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in:
- luoghi pubblici (vie, piazze, giardini pubblici ed aree comunque aperte al pubblico passaggio) e luoghi di libero accesso senza limitazioni o condizioni
- luoghi aperti al pubblico, locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da colui che, nel luogo medesimo, esercita un diritto od una potestà
- ovvero che siano da tali luoghi percepibili.
- affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
Sono soggetti all'imposta di pubblicità unicamente:
- i messaggi diffusi nell'esercizio di un’ attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi
- i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
In Comune di Calenzano …
Il servizio relativo all’accertamento e alla riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA) è affidato in concessione alla società Tre Esse Italia srl
Le tariffe in vigore per l’anno corrente sono state approvate con la Deliberazione della Giunta comunale 14/01/2020, n. 5.
Il pagamento si effettua dallo sportello telematico TreEsseItalia >>> clicca qui
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ed è obbligato al pagamento:
- in via principale se dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso
- in via solidale se produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
L'importo si determina secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 7.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune e variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Il versamento dei diritti deve avvenire dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo.
Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo, prima di iniziare la pubblicità il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, art. 8. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente variazione dell’imposta, e di rimozione del mezzo pubblicitario.
La dichiarazione relativa a pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa modalità stabilita dal Regolamento comunale.