Descrizione
Per svolgere competizioni motoristiche è necessario che il collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, abbia esito positivo. Il collaudo è effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 4, "Nuovo codice della strada").
Il collaudo non è necessario per di gare di regolarità con velocità media superiore a 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico.