Descrizione
Sono considerati mezzi pubblicitari provvisori:
- striscioni e stendardi
- cartelli mono o bifacciali collocati su dei cavalletti
- cartelli collocati su ponteggi
- insegne provvisorie collocate in attesa dell'installazione di quelle definitive.
Per esporre striscioni e stendardi pubblicitari è necessario ottenere apposita autorizzazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53 e dal vigente Regolamento comunale. L’autorizzazione rilasciata stabilisce la validità dell’installazione.
Approfondimenti
Lo striscione e lo stendardo sono elementi realizzati in materiale di qualsiasi natura, non hanno rigidezza né superficie di appoggio e sono esclusivamente finalizzati alla promozione di messaggi pubblicitari. Sono caratterizzati da una particolare lunghezza e devono essere ancorati sia sul lato superiore che su quello inferiore.
L'utilizzo di striscioni e stendardi è ammesso soltanto per promuovere manifestazioni e spettacoli e l'esposizione è limitata al periodo dello svolgimento, alla settimana precedente e alle 24 ore successive agli eventi.
La pubblicità con gli striscioni e gli stendardi è consentita esclusivamente nelle zone indicate dal Piano generale degli impianti di affissione approvato dal Comune.