Descrizione
L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall'interessato. La firma non deve essere autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona.
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce (generalmente è quindi valido sei mesi).
I soggetti che HANNO L'OBBLIGO di accettare le autocertificazioni dei cittadini (quindi coloro che non possono più chiedere ai cittadini la presentazione di certificati) sono:
- TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Enti Locali (Comune ecc..); ai sensi dell'art.15 della L. n. 183/2011.
- I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (nei rapporti con l'utenza)
ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc.. (ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste); ai sensi dell'art.15 della L. n. 183/2011.
- I SOGGETTI PRIVATI
come banche, assicurazioni, notai, avvocati *, ecc...; ai sensi dell'art. 30-bis del D. L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, noto come "Decreto Semplificazioni".
* Gli AVVOCATI hanno a disposizione uno specifico servizio ANPR di rilascio di certificati anagrafici online (esenti da marca da bollo) per le finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale.
Autorizzazione e verifiche
Nell’autocertificazione i cittadini dovranno autorizzare il soggetto privato alla verifica dei dati forniti.
Per i soggetti privati (come banche, assicurazioni, notai, avvocati ecc...) la modalità di verifica dei dati è semplificata; sarà sufficiente che il privato ne faccia richiesta all’amministrazione competente, come il Comune nei casi di stati anagrafici o di stato civile, corredando la richiesta con l’assenso del cittadino dichiarante, e il Comune provvederà a fornire conferma scritta dei dati anche attraverso strumenti informatici e telematici.
In Comune di Calenzano …
L'autocertificazione può essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona, allo Sportello del Cittadino
Approfondimenti
Si possono autocertificare i seguenti dati:
- i dati contenuti nella carta d'identità;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia anche per ottenere gli assegni familiari;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge o parente di primo grado;
- iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- qualità di disoccupato, di pensionato, di studente;
- vivenza a carico;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento degli obblighi militari e i dati del foglio matricolare;
- non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Possono avvalersi dell'autocertificazione:
- i cittadini italiani e dell'Unione europea;
- le persone giuridiche, le societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.