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Chiedere un alloggio a canone agevolato

Descrizione

chiedere un alloggio a canone agevolato

L’Amministrazione  comunale intende procedere alla formazione di una graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato già disponibili o che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Calenzano durante la vigenza della stessa.

Con delibera n. 131 del 12/08/2025, dal 1/09/2025 al 30/09/2025, sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale.

La graduatoria definitiva conserverà efficacia per 2 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Calenzano e comunque fino all’approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando.

Nel periodo di validità della graduatoria, tutti gli alloggi da destinare al canone concordato che si renderanno disponibili saranno assegnati in locazione secondo l’ordine previsto dalla graduatoria stessa e con le modalità indicate all’ art. 8 del bando. 


 

Approfondimenti

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente on-line e solo nel periodo di apertura del bando, attraverso questa piattaforma cliccando nella sezione Servizi

Per avere un aiuto nella compilazione dei moduli, si può prendere un appuntamento con il servizio Facilitazione digitale: tel. 055.8833.443 -Orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 13
 

Requisiti

Gli alloggi potranno essere concessi in locazione ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e della stipula del contratto di locazione:

I requisiti e le condizioni per beneficiare della locazione degli alloggi di edilizia agevolata, che si sono resi disponibili o in caso di rinnovo dei contratti, sono quelli di seguito specificati:

  • Cittadinanza e stato civile: essere cittadina/o italiana/o o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi titolari di carta di soggiorno e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 27.05.1998 e successive modificazioni.  Lo stato civile deve essere dichiarato (la dicitura “stato civile ignoto” risultante in Anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'Anagrafe comunale ed è motivo di esclusione della domanda).
  • Residenza nel Comune di Calenzano o, in alternativa, svolgimento di regolare attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune di Calenzano, debitamente documentata (il requisito è richiesto al solo richiedente); almeno un componente del nucleo deve essere un lavoratore dipendente stabilmente impiegato/a con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale), obbligato/a alla dichiarazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente o essere titolare di pensione.
  • Avere un valore ISEE. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, come definito dal successivo articolo 2 del presente bando, determinato con i criteri di cui al Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche e integrazioni, non superiore ad € 35.000,00 e non inferiore a € 12.000,00. Il limite come sopra definito è elevato applicando ad esso l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dal mese di approvazione della presente delibera fino al mese di dicembre dell’anno precedente a quello della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi.
    Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell’intero nucleo di provenienza.
    Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno i limiti di valore
    ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.
  • Non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel territorio della Regione Toscana o in una qualsiasi località extra regionale la cui distanza dal Comune di Calenzano sia inferiore a 50 Km. L’adeguatezza dell’alloggio è determinata in applicazione dei parametri di cui dell’art. 12, comma 8 della L.R. n. 2/2019 e sue successive modificazioni e integrazioni.
  • Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).
    Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:
    1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
    2.alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
    3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 560 c.p.c..
  • Non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di nuclei familiari il cui reddito superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente per la permanenza in alloggi ERP, a condizione che tutto il nucleo familiare lasci l’alloggio in questione al momento della stipula del contratto di locazione. Per tali soggetti il limite di ISEE previsto per l’assegnazione è aumentato del 20%.
  • Non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici.
  • La disposizione di cui alla lett. g) non si applica a chi fa domanda per variazione della composizione del nucleo familiare (es. per accrescimento naturale,  per ingresso nel nucleo di parenti/affini, per decesso di uno o più componenti …..)
     

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