Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

Descrizione

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 99, com. 4). Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definiti in riferimento alle categorie funzionali elencate dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 99, com. 1:

  • residenziale
  • industriale e artigianale
  • commerciale al dettaglio
  • turistico-ricettiva
  • direzionale e di servizio
  • commerciale all’ingrosso e depositi
  • agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito mentre il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie funzionali costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.

In Comune di Calenzano …

Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie previste dalle norme tecniche del Regolamento urbanistico, art. 32.

Approfondimenti

I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2, let. e-bis).

I mutamenti devono essere conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, alla normativa igienico-sanitaria e alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1).